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Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022 e Assegno di maternità dei comuni per l’annualità 2022

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche delle Famiglia, ha comunicato la rivalutazione, per l'anno 2022, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno di maternità. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 30 del 05.02.2022).

L'INPS in data 11 febbraio 2022 ha reso noto che, per quanto concerne la prestazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori, possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO 2022 come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Pertanto, si rende noto che:

  • L'art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari, composti da:
  1. cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti,
  2. cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come modificato dall'art. 13 della L. 96/2013),
  1. cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251), con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni.

    L'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno ANF è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022.
    Per l'anno 2022, il valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è pari a € 8.955,98; l'importo dell'assegno se spettante nella misura intera è pari a € 147,90 mensili per 2 mensilità più l'eventuale quota della tredicesima mensilità.
  • L'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie residenti in Italia [in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da ''permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3)], in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso;
  1. essere cittadina non comunitaria ma in possesso della ''carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
  2. essere cittadina in possesso della ''carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro'' (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30);
  3. essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251);
  4.  essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014], che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno di maternità dei comuni.

    L'assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all'importo del contributo.

    L'importo da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a € 354,73 mensili, per 5 mensilità per complessivi € 1.773,65.

    Per le domande relative ai bambini nati nell'anno 2022, il valore dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), è pari a € 17.747,58.


La domanda di concessione, da presentare presso l'Ufficio Protocollo o l'Ufficio Servizi Sociali, c/o il palazzo comunale in Via G. Marconi n.9, utilizzando, a pena di esclusione, l'apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall'entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla - Sig.ra Valeria Lamonato - Tel. 0797349110 - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona

Assessore Sig. Pietro Fresu

 

 

 

Per la richiesta di Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022:

 

Per la richiesta di Assegno di maternità dei comuni 2022 :

 

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Sig.ra Valeria Lamonato

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